Art. 9.
(Forze operative speciali del SIS).

      1. Per lo svolgimento di missioni operative fuori del territorio nazionale, necessarie per l'espletamento dei suoi compiti e per l'esercizio delle sue funzioni, che presentino esigenze di supporti o di utilizzazione di tecniche, metodologie o mezzi di carattere militare o paramilitare, è costituito presso il SIS, alle sue dipendenze funzionali e per l'impiego diretto da parte di esso, un «Gruppo unità speciali», costituito da personale tratto dalle Forze armate e dalle Forze di polizia.
      2. L'ordinamento del Gruppo di cui al comma 1 è approvato con le procedure previste dall'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
      3. L'organizzazione del Gruppo di cui al comma 1 è stabilita dal direttore generale del SIS, d'intesa con il Capo di stato maggiore della difesa e con i Capi delle Forze di polizia che forniscono mezzi e personale, con l'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti.
      4. Le regole d'impiego del Gruppo di cui al comma 1 sono stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri.